Art. 207.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono
per:
a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di
frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) valori limite di esposizione: limiti all'esposizione a campi
elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla
salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di
questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi
elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a
breve termine per la salute conosciuti;
c) valori di azione: l'entita' dei parametri direttamente
misurabili, espressi in termini di intensita' di campo elettrico (E),
intensita' di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densita'
di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o piu' delle
misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori
assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.