Art. 207.
                             Definizioni

  1.  Agli  effetti delle disposizioni del presente capo si intendono
per:
    a)  campi  elettromagnetici:  campi  magnetici  statici  e  campi
elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici  variabili  nel  tempo di
frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
    b)  valori  limite di esposizione: limiti all'esposizione a campi
elettromagnetici  che  sono  basati  direttamente sugli effetti sulla
salute  accertati  e  su  considerazioni  biologiche.  Il rispetto di
questi   limiti   garantisce   che  i  lavoratori  esposti  ai  campi
elettromagnetici  sono  protetti  contro  tutti  gli effetti nocivi a
breve termine per la salute conosciuti;
    c)   valori  di  azione:  l'entita'  dei  parametri  direttamente
misurabili, espressi in termini di intensita' di campo elettrico (E),
intensita' di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densita'
di  potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o piu' delle
misure  specificate  nel  presente capo. Il rispetto di questi valori
assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.