Art. 209.
      Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

  1.  Nell'ambito  della  valutazione  dei rischi di cui all'articolo
181,  il  datore  di  lavoro  valuta  e,  quando necessario, misura o
calcola  i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i
lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere
effettuati  in  conformita'  alle  norme  europee  standardizzate del
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finche'
le   citate   norme  non  avranno  contemplato  tutte  le  pertinenti
situazioni  per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo
dell'esposizione  dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore
di  lavoro  adotta  le  specifiche linee guida individuate od emanate
dalla  Commissione  consultiva  permanente  per  la prevenzione degli
infortuni  e  per  l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del
Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario,
dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
  2.   A   seguito   della   valutazione   dei   livelli   dei  campi
elettromagnetici  effettuata  in  conformita'  al  comma  1,  qualora
risulti  che  siano  superati  i valori di azione di cui all'articolo
208,  il  datore  di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i
valori limite di esposizione sono stati superati.
  3.  La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e
2  non  devono  necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro
accessibili  al  pubblico,  purche'  si  sia  gia'  proceduto  ad una
valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione
dell'esposizione  della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz
a  300  GHz  e  risultino  rispettate per i lavoratori le restrizioni
previste  dalla  raccomandazione  1999/519/CE  del  Consiglio, del 12
luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
  4.  Nell'ambito  della  valutazione del rischio di cui all'articolo
181,  il  datore  di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti
elementi:
    a)  il  livello,  lo  spettro  di  frequenza, la durata e il tipo
dell'esposizione;
    b)  i  valori  limite  di esposizione e i valori di azione di cui
all'articolo 208;
    c)   tutti  gli  effetti  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
    d) qualsiasi effetto indiretto quale:
      1)   interferenza   con   attrezzature   e  dispositivi  medici
elettronici   (compresi  stimolatori  cardiaci  e  altri  dispositivi
impiantati);
      2)  rischio  propulsivo  di  oggetti  ferromagnetici  in  campi
magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
      3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
      4)  incendi  ed  esplosioni  dovuti all'accensione di materiali
infiammabili  provocata  da  scintille  prodotte  da  campi  indotti,
correnti di contatto o scariche elettriche;
    e)  l'esistenza  di attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
    f) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare
i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
    g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso
della  sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in
pubblicazioni scientifiche;
    h) sorgenti multiple di esposizione;
    i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
  5.  Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di
cui   all'articolo   28   precisa   le   misure   adottate,  previste
dall'articolo 210.
 
          Nota all'art. 209:
              - Il   testo   della  raccomandazione  1999/519/CE  del
          Consiglio,  del  12 luglio  1999  relativa alla limitazione
          dell'esposizione     della     popolazione     ai     campi
          elettromagnetici  da  0  Hz  a 300 GHz, e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 199.