Art. 209.
Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo
181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o
calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i
lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere
effettuati in conformita' alle norme europee standardizzate del
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finche'
le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti
situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo
dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore
di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate
dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del
Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario,
dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi
elettromagnetici effettuata in conformita' al comma 1, qualora
risulti che siano superati i valori di azione di cui all'articolo
208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i
valori limite di esposizione sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e
2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro
accessibili al pubblico, purche' si sia gia' proceduto ad una
valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione
dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz
a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni
previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12
luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo
181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti
elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo
dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui
all'articolo 208;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici
elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi
impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi
magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali
infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti,
correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
f) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare
i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso
della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in
pubblicazioni scientifiche;
h) sorgenti multiple di esposizione;
i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di
cui all'articolo 28 precisa le misure adottate, previste
dall'articolo 210.
Nota all'art. 209:
- Il testo della raccomandazione 1999/519/CE del
Consiglio, del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione
dell'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, e' pubblicato nella
G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 199.