Art. 210.
Misure di prevenzione e protezione
1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i
valori di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore di
lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo
209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono
superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza,
elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure
tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai
valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione
ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi
elettromagnetici di intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro da
svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi
elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di
sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della
salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell'intensita'
dell'esposizione;
g) della disponibilita' di adeguati dispositivi di protezione
individuale.
2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a
campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere
indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel
caso che dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 209,
comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di
esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e
l'accesso alle stesse e' limitato laddove cio' sia tecnicamente
possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite
di esposizione.
3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori
superiori ai valori limite di esposizione. Allorche', nonostante i
provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente
capo, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di
lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di
sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del
superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza
le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo
superamento.
4. A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di
lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei
lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.