Art. 210. 
                 Misure di prevenzione e protezione 
 
  1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora  risulti  che  i
valori di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore  di
lavoro, a meno che la valutazione effettuata  a  norma  dell'articolo
209, comma 2, dimostri che i valori limite di  esposizione  non  sono
superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza,
elabora  ed  applica  un  programma  d'azione  che  comprenda  misure
tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori  ai
valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare: 
    a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione
ai campi elettromagnetici; 
    b)   della   scelta   di   attrezzature   che   emettano    campi
elettromagnetici di intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro  da
svolgere; 
    c) delle  misure  tecniche  per  ridurre  l'emissione  dei  campi
elettromagnetici, incluso  se  necessario  l'uso  di  dispositivi  di
sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di  protezione  della
salute; 
    d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; 
    e) della progettazione e  della  struttura  dei  luoghi  e  delle
postazioni di lavoro; 
    f)   della   limitazione   della   durata    e    dell'intensita'
dell'esposizione; 
    g) della disponibilita' di  adeguati  dispositivi  di  protezione
individuale. 
  2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono  essere  esposti  a
campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono  essere
indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non  sussiste  nel
caso che dalla valutazione  effettuata  a  norma  dell'articolo  209,
comma 2, il  datore  di  lavoro  dimostri  che  i  valori  limite  di
esposizione non sono superati e che  possono  essere  esclusi  rischi
relativi alla sicurezza.  Dette  aree  sono  inoltre  identificate  e
l'accesso alle stesse  e'  limitato  laddove  cio'  sia  tecnicamente
possibile e sussista il rischio di un superamento dei  valori  limite
di esposizione. 
  3. In nessun caso i  lavoratori  devono  essere  esposti  a  valori
superiori ai valori limite di esposizione.  Allorche',  nonostante  i
provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente
capo, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di
lavoro adotta misure immediate  per  riportare  l'esposizione  al  di
sotto dei valori  limite  di  esposizione,  individua  le  cause  del
superamento dei valori limite di esposizione e adegua di  conseguenza
le  misure  di  protezione  e  prevenzione  per  evitare   un   nuovo
superamento. 
  4. A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera  c),  il  datore  di
lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei
lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.