Art. 211.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di
norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico
competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente
sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei
risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di
lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo'
disporre contenuti e periodicita' diversi da quelli forniti dal
medico competente.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo
182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori
per i quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di
azione di cui all'articolo 208, comma 2.