Art. 211.
                       Sorveglianza sanitaria

  1.  La  sorveglianza  sanitaria viene effettuata periodicamente, di
norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico
competente  con  particolare  riguardo  ai lavoratori particolarmente
sensibili  al  rischio  di  cui  all'articolo  183,  tenuto conto dei
risultati  della  valutazione  dei  rischi  trasmessi  dal  datore di
lavoro.  L'organo  di  vigilanza,  con  provvedimento  motivato, puo'
disporre  contenuti  e  periodicita'  diversi  da  quelli forniti dal
medico competente.
  2.  Fermo  restando  il  rispetto di quanto stabilito dall'articolo
182,  sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori
per  i  quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di
azione di cui all'articolo 208, comma 2.