Art. 212.
Linee guida
1. Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi
tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per
l'applicazione del presente capo nello specifico settore
dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza
magnetica.