Art. 292 
 
Iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare di unita'  navali
dell'Esercito  italiano,  dell'Aeronautica  militare,  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza  e  del  Corpo  delle
                        capitanerie di porto 
 
1. L'iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare dello  Stato
delle   unita'   navali   in   dotazione    all'Esercito    italiano,
all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri,  al  Corpo  della
Guardia di finanza, al Corpo delle capitanerie di porto, e'  disposta
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro interessato. 
2. Competente  a  promuovere  l'adozione  del  decreto  e'  lo  Stato
maggiore  della  Marina  militare,  al  quale   lo   Stato   maggiore
dell'Esercito italiano, lo Stato maggiore dell'Aeronautica  militare,
il Comando generale dell'Arma dei carabinieri,  il  Comando  generale
della Guardia di finanza, il Comando generale  delle  capitanerie  di
porto segnalano le unita' da iscrivere e le relative caratteristiche. 
3. In base alle caratteristiche di cui ai commi 1 e  2,  l'iscrizione
nei predetti ruoli speciali ha luogo per ogni singola  unita'  navale
o, collettivamente, per gruppi di unita' navali. 
4. Alla tenuta di ciascun ruolo  speciale  del  quadro  del  naviglio
militare dello Stato provvedono nelle rispettive competenze gli Stati
maggiori dell'Esercito  italiano  e  dell'Aeronautica  militare  e  i
Comandi di cui al comma 2, seguendo le modalita'  prescritte  per  la
Marina militare, ove applicabili.