Art. 293 
 
                      Nozione di unita' navale 
 
1. Ai fini del presente titolo, per «unita' navale» s'intende la nave
che ha: 
a)  dimensioni  e  caratteristiche  che  la   rendano   idonea   alla
navigazione autonoma sul mare, sui laghi, fiumi, canali e altre acque
interne; 
b) un comandante a essa espressamente designato; 
c) un equipaggio a essa  assegnato  e  in  grado  di  alloggiare,  di
massima, stabilmente a bordo.