Art. 293 Nozione di unita' navale 1. Ai fini del presente titolo, per «unita' navale» s'intende la nave che ha: a) dimensioni e caratteristiche che la rendano idonea alla navigazione autonoma sul mare, sui laghi, fiumi, canali e altre acque interne; b) un comandante a essa espressamente designato; c) un equipaggio a essa assegnato e in grado di alloggiare, di massima, stabilmente a bordo.