Art. 294 
 
                         Elenchi statistici 
 
1. I mezzi navali che non hanno i requisiti  di  unita'  navale  sono
iscritti in elenchi statistici. 
2. Alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1  sono  competenti,  in
forma autonoma,  gli  Stati  maggiori  interessati  per  il  naviglio
dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, ovvero i  Comandi
di cui al comma 2 dell'articolo 292.