Art. 294 Elenchi statistici 1. I mezzi navali che non hanno i requisiti di unita' navale sono iscritti in elenchi statistici. 2. Alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 sono competenti, in forma autonoma, gli Stati maggiori interessati per il naviglio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, ovvero i Comandi di cui al comma 2 dell'articolo 292.