Art. 295 
 
                            Contrassegni 
 
1. Le unita' navali e i mezzi navali di cui al presente titolo devono
portare contrassegni che ne rendano riconoscibile l'Arma,  il  Corpo,
ovvero la Forza  armata  di  appartenenza.  Per  le  Forze  armate  i
contrassegni sono approvati dal Ministro della difesa.