Art. 296 
 
                       Bandiera in navigazione 
 
1. Le unita' navali e  i  mezzi  navali,  in  dotazione  all'Esercito
italiano e all'Aeronautica militare, devono alzare in navigazione  la
bandiera  navale  militare,  secondo  le  modalita'  prescritte   dai
regolamenti in vigore per la Marina militare. 
2. Le unita' navali e i mezzi navali di qualsiasi tipo, in  dotazione
all'Arma dei carabinieri, al Corpo della  Guardia  di  finanza  e  al
Corpo delle capitanerie di porto, devono  alzare  in  navigazione  la
bandiera navale militare.