Art. 297 Criteri di assegnazione e controlli 1. Gli Stati maggiori dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare provvedono ad assegnare alle sedi le unita' navali e i mezzi navali a essi in dotazione, in funzione delle esigenze operative e dei servizi di istituto e sovraintendono al loro impiego e alla loro efficienza. 2. I Comandi di cui al comma 2 dell'articolo 292 provvedono ad assegnare alle sedi le unita' navali e mezzi navali contemplati dal presente titolo, in funzione delle esigenze dei servizi di istituto, e sovraintendono al loro impiego e alla loro efficienza. Il controllo operativo sulle unita' delle Capitanerie di porto compete ai singoli Comandi di porto ai quali le unita' sono assegnate, quando queste svolgono attivita' nelle acque di loro giurisdizione e nel caso che l'unita' operi in acque di giurisdizione di altro compartimento marittimo, quest'ultimo ne assume il controllo operativo, tenendo informato il comando di assegnazione. 3. Il controllo tecnico e amministrativo delle unita' delle Capitanerie di porto e le relative ispezioni competono ai comandi di porto assegnatari delle unita' navali e agli organi gerarchicamente superiori. Per i propri controlli il Comando generale delle capitanerie di porto puo' valersi di ufficiali dei Corpi tecnici della Marina militare.