Art. 297 
 
                 Criteri di assegnazione e controlli 
 
1. Gli  Stati  maggiori  dell'Esercito  italiano  e  dell'Aeronautica
militare provvedono ad assegnare alle sedi le unita' navali e i mezzi
navali a essi in dotazione, in funzione delle  esigenze  operative  e
dei servizi di istituto e sovraintendono al loro impiego e alla  loro
efficienza. 
2. I Comandi di cui  al  comma  2  dell'articolo  292  provvedono  ad
assegnare alle sedi le unita' navali e mezzi navali  contemplati  dal
presente titolo, in funzione delle esigenze dei servizi di  istituto,
e sovraintendono al loro impiego e alla loro efficienza. Il controllo
operativo sulle unita' delle Capitanerie di porto compete ai  singoli
Comandi di porto ai quali le unita'  sono  assegnate,  quando  queste
svolgono attivita' nelle acque di loro giurisdizione e nel  caso  che
l'unita' operi in  acque  di  giurisdizione  di  altro  compartimento
marittimo, quest'ultimo ne assume  il  controllo  operativo,  tenendo
informato il comando di assegnazione. 
3.  Il  controllo  tecnico  e  amministrativo  delle   unita'   delle
Capitanerie di porto e le relative ispezioni competono ai comandi  di
porto assegnatari delle unita' navali e agli  organi  gerarchicamente
superiori.  Per  i  propri  controlli  il  Comando   generale   delle
capitanerie di porto puo' valersi  di  ufficiali  dei  Corpi  tecnici
della Marina militare.