Art. 299 
 
              Armi per le unita' navali e mezzi navali 
 
1. Le armi  per  le  unita'  navali  e  mezzi  navali  dell'Arma  dei
carabinieri e del Corpo delle  Capitanerie  di  porto  sono  date  in
carico dal Ministero della difesa, che fornisce anche  il  rispettivo
munizionamento. 
2. Le spese relative alla sistemazione delle armi, al deposito e alla
custodia di munizioni per le unita' delle Capitanerie di porto sono a
carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
3. Per le armi e il munizionamento delle unita' navali e mezzi navali
della Guardia di finanza provvede il Ministero dell'economia e  delle
finanze in forma autonoma. 
4. Le armi e il munizionamento richiesti dal Ministero della difesa e
le relative spese per le predisposizioni e le sistemazioni di cui  al
comma  2  dell'articolo  243  del  codice  sono  a  carico  di  detto
Ministero.