Art. 299 Armi per le unita' navali e mezzi navali 1. Le armi per le unita' navali e mezzi navali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di porto sono date in carico dal Ministero della difesa, che fornisce anche il rispettivo munizionamento. 2. Le spese relative alla sistemazione delle armi, al deposito e alla custodia di munizioni per le unita' delle Capitanerie di porto sono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Per le armi e il munizionamento delle unita' navali e mezzi navali della Guardia di finanza provvede il Ministero dell'economia e delle finanze in forma autonoma. 4. Le armi e il munizionamento richiesti dal Ministero della difesa e le relative spese per le predisposizioni e le sistemazioni di cui al comma 2 dell'articolo 243 del codice sono a carico di detto Ministero.