Art. 300 
 
                Lavori di riparazione e manutenzione 
 
1. I lavori di riparazione e manutenzione delle unita' navali e mezzi
navali  e  i  rifornimenti  per  il  loro  esercizio  possono  essere
effettuati a titolo oneroso anche presso stabilimenti  o  enti  della
Marina militare, fatte salve le esigenze della Forza  armata  stessa,
secondo le norme vigenti nei predetti stabilimenti o enti.