Art. 302 
 
Comando delle unita' navali dell'Esercito italiano o dell'Aeronautica
                              militare 
 
1.  Il  comando  delle  unita'  navali   dell'Esercito   italiano   e
dell'Aeronautica militare e' affidato a  personale  delle  rispettive
Forze armate che abbia conseguito la relativa abilitazione  presso  i
previsti Comandi o enti delle Forze armate o Forze di  polizia  dello
Stato e sia in possesso del relativo brevetto. 
2. La condotta dei motori e' parimenti affidata  al  personale  delle
rispettive Forze armate che  abbia  frequentato  gli  appositi  corsi
presso i previsti comandi o  enti  delle  Forze  armate  o  Forze  di
polizia dello Stato e sia in possesso della relativa abilitazione.