Art. 302 Comando delle unita' navali dell'Esercito italiano o dell'Aeronautica militare 1. Il comando delle unita' navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare e' affidato a personale delle rispettive Forze armate che abbia conseguito la relativa abilitazione presso i previsti Comandi o enti delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato e sia in possesso del relativo brevetto. 2. La condotta dei motori e' parimenti affidata al personale delle rispettive Forze armate che abbia frequentato gli appositi corsi presso i previsti comandi o enti delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato e sia in possesso della relativa abilitazione.