Art. 303 
 
       Comando delle unita' navali delle Capitanerie di porto 
 
1. Il comando delle unita' navali e' affidato, per le  unita'  navali
delle Capitanerie di porto: 
a) a ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, qualificati  per
tali funzioni, purche' in possesso  di  idoneo  titolo  professionale
marittimo o di idoneo titolo militare; 
b) ai sottufficiali nocchieri di porto che abbiano superato con esito
favorevole il corso "P" e siano in possesso del relativo brevetto per
la navigazione in Mediterraneo. 
2. Il comando delle motovedette costiere per la navigazione entro  le
venti miglia dalle coste nazionali,  continentali  e  insulari,  puo'
essere affidato ai  secondi  capi  nocchieri  di  porto  in  servizio
permanente in possesso del relativo  brevetto,  anche  se  non  hanno
ancora frequentato il corso "P". 
3. La condotta degli  altri  mezzi  navali  puo'  essere  affidata  a
sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto,  che
abbiano conseguito la relativa abilitazione presso  le  scuole  Corpo
degli equipaggi militari marittimi. 
4. Per il comando delle unita' navali e per la condotta  degli  altri
mezzi navali gli ufficiali, i  sottufficiali  e  militari  del  Corpo
degli equipaggi militari marittimi indicati nei commi da 1 a 3 devono
essere in possesso anche dei requisiti prescritti per tali funzioni. 
5. La condotta dei motori e' affidata  a  sottufficiali  o  sottocapi
nocchieri di porto che abbiano frequentato appositi corsi  presso  le
scuole Corpo degli equipaggi militari marittimi o presso  altri  enti
qualificati e siano in possesso del relativo brevetto.