Art. 306 Condotta dei mezzi navali 1. La condotta dei mezzi navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare e' affidata al personale della rispettiva Forza armata che abbia conseguito la relativa abilitazione presso i previsti comandi o enti e sia in possesso del relativo brevetto. 2. La condotta dei mezzi navali degli altri Corpi puo' essere affidata a sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto per le unita' delle Capitanerie di porto o a sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, che abbiano conseguito la relativa abilitazione presso le scuole Corpo degli equipaggi militari marittimi della Marina militare o presso la Scuola nautica della Guardia di finanza o presso istituto equivalente abilitato dal Ministro della difesa.