Art. 306 
 
                      Condotta dei mezzi navali 
 
1.  La  condotta  dei   mezzi   navali   dell'Esercito   italiano   e
dell'Aeronautica militare e' affidata al personale  della  rispettiva
Forza armata che abbia conseguito la relativa abilitazione  presso  i
previsti comandi o enti e sia in possesso del relativo brevetto. 
2. La condotta  dei  mezzi  navali  degli  altri  Corpi  puo'  essere
affidata a sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri  di
porto per le unita' delle Capitanerie di  porto  o  a  sottufficiali,
graduati e  militari  di  truppa  dell'Arma  dei  carabinieri,  della
Guardia di finanza, che abbiano conseguito la  relativa  abilitazione
presso le scuole  Corpo  degli  equipaggi  militari  marittimi  della
Marina militare o presso la Scuola nautica della Guardia di finanza o
presso istituto equivalente abilitato dal Ministro della difesa.