Art. 308 Competenze delle amministrazioni interessate 1. Le amministrazioni interessate e gli organi di Forza armata interessati restano competenti per: a) l'accertamento dei danni a persone o cose causati, direttamente o indirettamente, dall'uso delle rispettive Unita' navali e mezzi navali; b) le conseguenti azioni di risarcimento in caso di danni subiti.