Art. 308 
 
            Competenze delle amministrazioni interessate 
 
1. Le amministrazioni  interessate  e  gli  organi  di  Forza  armata
interessati restano competenti per: 
a) l'accertamento dei danni a persone o cose causati, direttamente  o
indirettamente, dall'uso  delle  rispettive  Unita'  navali  e  mezzi
navali; 
b) le conseguenti azioni di risarcimento in caso di danni subiti.