Art. 310 Cancellazione dai ruoli speciali delle unita' navali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Capitanerie di porto 1. Competente a promuovere l'adozione del decreto per la cancellazione dai ruoli speciali del quadro del naviglio militare dello Stato delle unita' navali di cui al presente titolo, e' lo Stato maggiore della Marina militare al quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale delle capitanerie di porto segnalano rispettivamente le unita' navali da cancellare fornendo la completa documentazione comprovante l'accertamento dell'esistenza delle condizioni tecniche e amministrative richieste per tale operazione.