Art. 310 
 
Cancellazione dai ruoli speciali delle unita'  navali  dell'Arma  dei
  carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Capitanerie di porto 
 
1.  Competente  a  promuovere   l'adozione   del   decreto   per   la
cancellazione dai ruoli speciali del  quadro  del  naviglio  militare
dello Stato delle unita' navali di cui  al  presente  titolo,  e'  lo
Stato maggiore della Marina militare al  quale  il  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri,  il  Comando  generale  della  Guardia  di
finanza, il Comando generale delle  capitanerie  di  porto  segnalano
rispettivamente le unita' navali da cancellare fornendo  la  completa
documentazione  comprovante   l'accertamento   dell'esistenza   delle
condizioni tecniche e amministrative richieste per tale operazione.