Art. 256 Requisiti dei consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria 1. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 252, i consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria costituiti ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del codice, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dagli articoli 263 e 267, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole societa' che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254.
Note all'art. 256 - Per il testo dell'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 253.