Art. 259 
 
                          Concorso di idee 
 
                    (art. 58, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il concorso di idee e' finalizzato ad ottenere una valutazione
comparata di una  pluralita'  di  soluzioni  su  temi  di  paesaggio,
ambiente, urbanistica, architettura, ingegneria e tecnologia. 
    2. Il bando per il concorso di idee contiene: 
    a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e  indirizzo  di
posta elettronica della stazione appaltante; 
    b) nominativo del responsabile del procedimento; 
    c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante; 
    d) modalita' di presentazione e rappresentazione  delle  proposte
ideative costituite almeno da elaborati grafici e  da  una  relazione
tecnico economica; 
    e)  elencazione  della  documentazione  ritenuta  utile  messa  a
disposizione dei concorrenti; 
    f) termine per la presentazione delle proposte; 
    g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte; 
    h) importo del premio da assegnare al vincitore del  concorso,  e
numero massimo di eventuali ulteriori premi con il relativo importo; 
    i) data di pubblicazione. 
    3. Ai sensi dell'articolo  110,  comma  1,  ultimo  periodo,  del
codice,  le  stazioni  appaltanti   valutano   in   via   prioritaria
l'opportunita' di  prevedere  la  presenza,  tra  i  firmatari  della
proposta ideativa, di almeno un professionista laureato, abilitato da
meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le  norme
dello stato membro dell'Unione Europea di residenza.  Ferma  restando
l'iscrizione al relativo albo professionale, il  soggetto  firmatario
puo' essere: 
    a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90,  comma  1,
lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato; 
    b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90,  comma  1,
lettere e)  e  f),  del  codice,  un  amministratore,  un  socio,  un
dipendente, un consulente su  base  annua  che  abbia  fatturato  nei
confronti della societa' una quota superiore al cinquanta  per  cento
del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; 
    c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90,  comma  1,
lettera  f-bis),  del  codice,  un  soggetto  avente  caratteristiche
equivalenti, conformemente  alla  legislazione  vigente  nello  Stato
membro dell'Unione europea in cui e' stabilito  il  soggetto  di  cui
all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis),  del  codice,  ai  soggetti
indicati  alla  lettera  a),  se  libero  professionista  singolo   o
associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. 
 
              Note all'art. 259 
              - Il testo dell'articolo 110, comma  1  ultimo  periodo
          del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e'
          il seguente: 
              “Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate  le
          disposizioni volte ad assicurare l'adeguata  partecipazione
          di giovani professionisti.” 
              - Per il testo dell'articolo 90, comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si  veda  nelle
          Note all'art. 253.