Art. 118. 
 
  Il  contratto  con  il  quale  l'autore  concede  ad   un   editore
l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per  conto  e  a
spese  dell'editore  stesso,  l'opera  dell'ingegno,   e'   regolato,
oltreche' dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni
generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.