Art. 119. 
 
  Il  contratto  puo'  avere  per  oggetto   tutti   i   diritti   di
utilizzazione che  spettano  all'autore  nel  capo  dell'edizione,  o
taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati
dalla legge vigente al momento del contratto. 
 
  Salvo patto contrario, si presume  che  siano  stati  trasferiti  i
diritti esclusivi. 
 
  Non  possono  essere  compresi  i  futuri   diritti   eventualmente
attribuiti da leggi posteriori, che  comportino  una  protezione  del
diritto di autore piu' larga nel suo contenuto o di maggiore durata. 
 
  Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti
di  utilizzazione   dipendenti   dalle   eventuali   elaborazioni   e
trasformazioni  di  cui  l'opera  e'   suscettibile,   compresi   gli
adattamenti  alla  cinematografia,  alla  radiodiffusione   ed   alla
registrazione su apparecchi meccanici. 
 
  L'alienazione di uno o piu' diritti di utilizzazione  non  implica,
salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti di  che  non
siano necessariamente dipendenti dal  diritto  trasferito,  anche  se
compresi,  secondo  le  disposizioni  del  titolo  I,  nella   stessa
categoria di facolta' esclusive.