Art. 120. 
 
  Se il contratto ha per oggetto opere  che  non  sono  state  ancora
create si devono osservare le norme seguenti: 
  1) e' nullo il contratto che abbia per oggetto  tutte  le  opere  o
categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo; 
  2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro  o
di  impiego,  i  contratti  concernenti  l'alienazione  dei   diritti
esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata
superiore ai dieci anni; 
  3) se fu determinata l'opera  da  creare,  ma  non  fu  fissato  il
termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre
il diritto di ricorrere all'autorita' giudiziaria per  la  fissazione
di un termine. Se il termine fu fissato, l'autorita'  giudiziaria  ha
facolta' di prorogarlo.