Art. 121. Se l'autore muore o si trova nella impossibilita' di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a se' stante e' stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato o manifesti la volonta' che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volonta' sia manifestata dalle persone indicate nell'art. 23. Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non puo' essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.