Art. 121. 
 
  Se l'autore muore o  si  trova  nella  impossibilita'  di  condurre
l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed  a  se'  stante  e'
stata compiuta e consegnata, l'editore ha la  scelta  di  considerare
risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per  la  parte
consegnata, pagando un compenso  proporzionato,  salvo  che  l'autore
abbia manifestato  o  manifesti  la  volonta'  che  l'opera  non  sia
pubblicata  se  non  compiuta  interamente,  o  uguale  volonta'  sia
manifestata dalle persone indicate nell'art. 23. 
 
  Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi
l'opera incompiuta non puo' essere ceduta ad altri,  sotto  pena  del
risarcimento del danno.