Art. 122. 
 
  Il contratto di edizione puo' essere " per edizione " o " a termine
". 
 
  Il contratto " per edizione " conferisce all'editore il diritto  di
eseguire una o piu'  edizioni  entro  vent'anni  dalla  consegna  del
manoscritto completo. 
 
  Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e  il
numero degli esemplari di  ogni  edizione.  Possono  tuttavia  essere
previste piu' ipotesi, sia nei riguardi del numero delle  edizioni  e
del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo. 
 
  Se mancano tali indicazioni si intende  che  il  contratto  ha  per
oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari. 
 
  Il contratto di edizione " a termine "  conferisce  all'editore  il
diritto di eseguire quel numero  di  edizioni  che  stima  necessario
durante il termine, che non puo' eccedere venti anni, e per il numero
minimo di esemplari  per  edizione,  che  deve  essere  indicato  nel
contratto, a pena di nullita' del contratto medesimo. Tale termine di
venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti: 
  enciclopedie, dizionari; 
  schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili,  ad
uso industriale; 
  lavori di cartografia; 
  opere drammatico-musicali e sinfoniche. 
 
  In  entrambe  le  forme  di  contratto  l'editore  e'   libero   di
distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.