Art. 124. 
 
  Se  piu'  edizioni  sono  prevedute  nel  contratto,  l'editore  e'
obbligato    ad    avvisare    l'autore    dell'epoca     presumibile
dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro  un  congruo  termine,
prima dell'epoca stessa. 
 
  Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o  no
procedere ad una nuova edizione. 
 
  Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una  nuova  edizione  o
se, avendo dichiarato di volere procedere ad una nuova edizione,  non
vi  procede  nel  termine  di  due  anni  dalla  notifica  di   detta
dichiarazione, il contratto si intende risoluto. 
 
  L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata  nuova
edizione se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.