Art. 125. 
 
  L'autore e' obbligato: 
  1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto  e
in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa; 
  2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti  per  tutta
la durata del contratto. 
 
  L'autore ha altresi' l'obbligo e il diritto di correggere le  bozze
di stampa secondo le modalita' fissate dall'uso.