Art. 125. L'autore e' obbligato: 1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa; 2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. L'autore ha altresi' l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalita' fissate dall'uso.