Art. 127. 
 
  La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro
il termine fissato  dal  contratto;  tale  termine  non  puo'  essere
superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva  consegna
all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera. 
 
  In  mancanza  di  termini  contrattuali,  la  pubblicazione  o   la
riproduzione dell'opera deve aver luogo  non  oltre  due  anni  dalla
richiesta scritta fattane all'editore. L'autorita'  giudiziaria  puo'
peraltro fissare un termine piu' breve quando sia giustificato  dalla
natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso. 
 
  E' nullo ogni patto che contenga rinuncia  alla  fissazione  di  un
termine o che contenga fissazione di un termine superiore al  termine
massimo sopra stabilito. 
 
  Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.