Art. 128. 
 
  Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non  fa
pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato  o  in  quello
stabilito  dal  giudice,  l'autore  ha  diritto   di   domandare   la
risoluzione del contratto. 
 
  L'autorita'   giudiziaria   puo'   accordare   all'acquirente   una
dilazione,  non  superiore   alla   meta'   del   termine   predetto,
subordinandola, ove occorra, alla  prestazione  di  idonea  garanzia.
Puo' altresi' limitare la pronunzia di risoluzione  soltanto  ad  una
parte del contenuto del contratto. 
 
  Nel  caso  di  risoluzione  totale  l'acquirente  deve   restituire
l'originale dell'opera ed e' obbligato al risarcimento  dei  danni  a
meno che  provi  che  la  pubblicazione  o  riproduzione  e'  mancata
malgrado la dovuta diligenza.