Art. 134. 
 
  I contratti di edizione si estinguono: 
  1) per il decorso del termine contrattuale; 
  2)  per  l'impossibilita'  di  portarli  a  compimento  a   cagione
dell'insuccesso dell'opera; 
  3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta,  salva
l'applicazione delle norme dell'art. 121; 
  4) perche' l'opera non puo' essere pubblicata, riprodotta  o  messa
in commercio per effetto  di  una  decisione  giudiziaria  o  di  una
disposizione di legge; 
  5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art.  128  o  nel  caso
previsto dall'art. 133; 
  6) nel caso di ritiro  dell'opera  dal  commercio,  a  sensi  delle
disposizioni della sezione quinta di questo capo.