Art. 135. 
 
  Il  fallimento  dell'editore  non  determina  la  risoluzione   del
contratto di edizione. 
 
  Il contratto di edizione e' tuttavia risolto se il curatore,  entro
un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua  l'esercizio
dell'azienda editoriale o non la  cede  ad  un  altro  editore  nelle
condizioni indicate nell'art. 132.