Art. 46. 
 
  Le macchine devono essere costruite, installate e mantenute in modo
da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la  loro
stabilita', la resistenza dei loro elementi  e  la  stabilita'  degli
edifici. 
  Qualora lo scuotimento  o  la  vibrazione  siano  inerenti  ad  una
specifica funzione tecnologica della macchina,  devono  adottarsi  le
necessarie misure o cautele, affinche' cio' non  sia  di  pregiudizio
alla stabilita' degli edifici od arrechi danno alle persone.