Art. 46. Le macchine devono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilita', la resistenza dei loro elementi e la stabilita' degli edifici. Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una specifica funzione tecnologica della macchina, devono adottarsi le necessarie misure o cautele, affinche' cio' non sia di pregiudizio alla stabilita' degli edifici od arrechi danno alle persone.