Art. 187.
                (Esame e scrutinio per le promozioni)

  Lo  scrutinio  per merito comparativo previsto dall'articolo 185 n.
2, deve essere tenuto, sempre che vi sia disponibilita' di posti, nel
mese  di  giugno  di ogni anno. Entro lo stesso termine devono essere
effettuate almeno le prove scritte del concorso previsto dal n. 1 del
citato articolo.
  Entro  il  mese  di  febbraio deve essere pubblicato nel bollettino
ufficiale del ministero il bando di concorso, nel quale sono indicati
il  numero  dei posti, il termine di presentazione delle domande e le
modalita'  di  partecipazione.  Qualora dopo il bando del concorso ed
entro  il  30  giugno si verifichino nuove vacanze nella qualifica di
primo  archivista,  queste  sono computate ai fini della ripartizione
prevista dall'art. 185.
  L'esame di concorso consta di due prove scritte a carattere pratico
sui servizi di istituto e di una prova orale, alla quale sono ammessi
i  candidati  che  abbiano riportato una media di almeno sette decimi
nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
  La  prova  orale  non s'intende superata e il candidato non ottenga
almeno la votazione di sette decimi.
  Le  materie  delle  prove  scritte  ed  orali  sono determinate dai
singoli  ordinamenti  i  quali,  per  le  carriere che non comportano
mansioni  di archivio e di copia, possono prevedere una prova pratica
in  sostituzione  di  una  delle  due  prove scritte. Si applicano al
concorso   le  disposizioni  contenute  negli  articoli  6  e  7;  le
pubblicazioni  ivi  previste,  sono  fatte  soltanto  nel  bollettino
ufficiale dell'amministrazione.
  I  vincitori  del  concorso  per  esame  hanno  la  precedenza, sui
promossi per merito comparativo.
  Nello  scrutinio  per merito comparativo per le promozioni previste
dal  presente capo si osservano in quanto applicabili le disposizioni
di cui all'art. 169.