Art. 83. 
 
  Le attrezzature di  sicurezza  contro  le  eruzioni  libere  devono
constare di dispositivi atti ad operare la  chiusura  del  pozzo,  in
ogni condizione operativa (a pozzo  libero,  oppure  in  presenza  di
aste, tubazioni o altre apparecchiature, in qualunque posizione). 
  Ciascun impianto di perforazione deve  essere  corredato  di  dette
attrezzature,  le  quali  devono  essere  poste   in   opera   previa
cementazione della tubazione di ancoraggio. 
  La Sezione dell'Ufficio nazionale  minerario  per  gli  idrocarburi
puo'  esonerare  parzialmente  o  totalmente  dall'impiego  di  detta
attrezzatura nei casi di perforazioni intese  allo  sviluppo  o  alla
coltivazione di giacimenti di caratteristiche gia' note,  quando  sia
da escludere la possibilita', di eruzioni.