Art. 83. Le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere devono constare di dispositivi atti ad operare la chiusura del pozzo, in ogni condizione operativa (a pozzo libero, oppure in presenza di aste, tubazioni o altre apparecchiature, in qualunque posizione). Ciascun impianto di perforazione deve essere corredato di dette attrezzature, le quali devono essere poste in opera previa cementazione della tubazione di ancoraggio. La Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi puo' esonerare parzialmente o totalmente dall'impiego di detta attrezzatura nei casi di perforazioni intese allo sviluppo o alla coltivazione di giacimenti di caratteristiche gia' note, quando sia da escludere la possibilita', di eruzioni.