Art. 85. 
 
  Le attrezzature di  sicurezza  contro  le  eruzioni  libere  devono
essere sottoposte a prove periodiche di funzionamento a cura del capo
sonda che annota i risultati di dette piove nel giornale di sonda. 
  L'attrezzatura  suddetta  deve  essere  sottoposta   a   periodiche
manutenzioni e revisioni delle parti usurate o deteriorate. 
  La  frequenza,  di  tali  prove  e'  subordinata  caso   per   caso
all'approvazione della Sezione dell'Ufficio nazionale  minerario  per
gli idrocarburi che provvede in via definitiva.