Art. 85. Le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere devono essere sottoposte a prove periodiche di funzionamento a cura del capo sonda che annota i risultati di dette piove nel giornale di sonda. L'attrezzatura suddetta deve essere sottoposta a periodiche manutenzioni e revisioni delle parti usurate o deteriorate. La frequenza, di tali prove e' subordinata caso per caso all'approvazione della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi che provvede in via definitiva.