Art. 298 (Art. 114 Cod. Str.)
(Registrazione e targatura delle macchine operatrici)
1. Le macchine operatrici, ammesse a circolare su strada ai sensi
dell'articolo 114 del codice, devono essere immatricolate presso un
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che
provvede al rilascio della carta di circolazione e della relativa
targa a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
2. Il proprietario della macchina operatrice e' tenuto ad indicare
nella domanda di immatricolazione del veicolo i propri dati
anagrafici e di residenza.
3. Nella stessa domanda, qualora ricorra, devono essere indicati
anche i dati completi dell'impresa alla quale e' affidata
l'utilizzazione della macchina operatrice. Tale obbligo non ricorre
per le macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore di
trazione avente potenza non superiore a 50 kw. Tale obbligo non
ricorre, altresi', per le macchine operatrici classificate carrelli,
motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili, per quelle
destinate alla finitura e trattamento dei manti stradali nonche' per
le macchine operatrici trainate.
4. All'atto della cessazione della circolazione di una macchina
operatrice, il proprietario deve darne comunicazione ad un ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. restituendo,
altresi', la targa di immatricolazione e la relativa carta di
circolazione. L'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. rilascia apposita ricevuta e provvede alla distruzione della
targa, all'annullamento della carta di circolazione ed al conseguente
aggiornamento dell'archivio del centro elaborazione dati della
Direzione generale della M.C.T.C.
5. Il proprietario della macchina operatrice data in permuta deve
comunicare ad un ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. la temporanea cessazione dalla circolazione della macchina
operatrice stessa indicando il depositario del mezzo e la sua sede.