Art. 300 (Art. 114 Cod. Str.)
(Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della
massa massima rimorchiabile)
1. Le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate al traino, e
le macchine operatrici trainate devono essere equipaggiate con idonei
organi di traino secondo le prescrizioni dettate dal Ministro dei
trasporti con proprio provvedimento. Con lo stesso decreto sono
dettate le modalita' di accertamento della massa massima
rimorchiabile.