Art. 300 (Art. 114 Cod. Str.) 
(Organi di traino delle macchine  operatrici  ed  accertamento  della
                    massa massima rimorchiabile) 
  1. Le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate al traino, e
le macchine operatrici trainate devono essere equipaggiate con idonei
organi di traino secondo le prescrizioni  dettate  dal  Ministro  dei
trasporti con proprio  provvedimento.  Con  lo  stesso  decreto  sono
dettate  le   modalita'   di   accertamento   della   massa   massima
rimorchiabile.