Art. 301 (Art. 114 Cod. Str.) 
                      (Dispositivi di frenatura 
                delle macchine operatrici semoventi) 
  1. I dispositivi di frenatura delle  macchine  operatrici,  di  cui
all'articolo 58 del codice, ad  eccezione  di  quanto  prescritto  al
comma 4, devono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui  alla
direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per gli  autoveicoli
della categoria N3. 
  2.  Le  prescrizioni  della  direttiva  71/320/CEE   e   successive
modificazioni, per quanto riguarda l'efficienza dei  dispositivi,  si
intendono soddisfatte quando e' raggiunta l'efficienza  minima  della
prova di tipo 0 (prova ordinaria della efficienza a freni  freddi)  e
della prova di tipo I (prova della perdita d'efficienza). 
  3. La  prova  di  tipo  0  dovra'  essere  effettuata,  con  motore
disinnestato, alla velocita' massima per costruzione  con  tolleranza
in meno del 10%; la prova di tipo I dovra' essere effettuata  ad  una
velocita' stabilizzata pari all'80% di quella raggiunta  nella  prova
di tipo 0. 
  4.  I  dispositivi  di  frenatura  degli  escavatori,  delle   pale
caricatrici e dei carrelli di qualunque massa, ad eccezione di quelli
di cui all'articolo 213, nonche'  delle  macchine  operatrici  aventi
massa complessiva a pieno  carico  non  superiore  a  18  t,  possono
rispondere  alle  prescrizioni  costruttive  e  di  efficienza  delle
macchine agricole, di cui all'articolo 274, commi 1 e 2. 
  5. In ogni caso il dispositivo di frenatura di  stazionamento  deve
soddisfare le condizioni previste all'articolo 274, comma 3. 
 
          Nota all'art. 301:
             - Per la direttiva 71/320 CEE si veda in  nota  all'art.
          9.