Art. 301 (Art. 114 Cod. Str.)
(Dispositivi di frenatura
delle macchine operatrici semoventi)
1. I dispositivi di frenatura delle macchine operatrici, di cui
all'articolo 58 del codice, ad eccezione di quanto prescritto al
comma 4, devono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui alla
direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per gli autoveicoli
della categoria N3.
2. Le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE e successive
modificazioni, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, si
intendono soddisfatte quando e' raggiunta l'efficienza minima della
prova di tipo 0 (prova ordinaria della efficienza a freni freddi) e
della prova di tipo I (prova della perdita d'efficienza).
3. La prova di tipo 0 dovra' essere effettuata, con motore
disinnestato, alla velocita' massima per costruzione con tolleranza
in meno del 10%; la prova di tipo I dovra' essere effettuata ad una
velocita' stabilizzata pari all'80% di quella raggiunta nella prova
di tipo 0.
4. I dispositivi di frenatura degli escavatori, delle pale
caricatrici e dei carrelli di qualunque massa, ad eccezione di quelli
di cui all'articolo 213, nonche' delle macchine operatrici aventi
massa complessiva a pieno carico non superiore a 18 t, possono
rispondere alle prescrizioni costruttive e di efficienza delle
macchine agricole, di cui all'articolo 274, commi 1 e 2.
5. In ogni caso il dispositivo di frenatura di stazionamento deve
soddisfare le condizioni previste all'articolo 274, comma 3.
Nota all'art. 301:
- Per la direttiva 71/320 CEE si veda in nota all'art.
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