Art. 302 (Art. 114 Cod. Str.)
(Dispositivi di frenatura
delle macchine operatrici trainate)
1. Le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 58 del
codice, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 t e non
superiore a 6 t devono essere munite di un dispositivo di frenatura
di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo,
se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia della
macchina operatrice trainata e la sua azione, nelle macchine
operatrici trainate a due o piu' assi, puo' esplicarsi anche sulle
sole ruote dell'asse anteriore.
2. Ogni macchina operatrice trainata, di massa a pieno carico
superiore a 6 t, deve essere munita di un dispositivo di frenatura di
servizio che utilizza una sorgente di energia diversa dalla energia
cinetica della macchina operatrice trainata; la sua azione deve
esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le caratteristiche
costruttive di funzionamento nonche' le modalita' di verifica del
dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate in
tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti.
3. Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla
periferia delle ruote della macchina operatrice trainata, espresso in
daN, deve comunque essere uguale almeno al 40% del valore numerico
della massa complessiva a pieno carico della macchina stessa espresso
in kg.
4. Ogni macchina operatrice trainata di massa complessiva a pieno
carico superiore a 1,5 t deve essere munita di un dispositivo di
frenatura di stazionamento avente le stesse caratteristiche indicate
all'articolo 276, comma 8.