Art. 303 (Art. 114 Cod. Str.)
(Macchine operatrici eccezionali per masse)
1. La massa gravante sull'asse piu' caricato delle macchine
operatrici eccezionali non deve superare 13 t; valori superiori a 13
t possono essere ammessi, a condizione che la velocita' massima,
calcolata e verificata con le modalita' previste all'articolo 210 non
superi i seguenti limiti:
a) 25 km/h per le masse superiori a 13 t e non superiori a 18 t;
b) 15 km/h per le masse superiori a 18 t.
2. Le masse sopra indicate sono ammesse anche su assi contigui,
purche' la distanza tra essi sia superiore a 1,20 m. Tali assi devono
essere muniti di sospensioni elastiche e devono poter compensare tra
loro il carico per dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo travaso
di carico non deve superare il (Piu' o Meno) 25% della massa che
grava su ogni asse nella condizione di complanarita'.