Art. 303 (Art. 114 Cod. Str.) (Macchine operatrici eccezionali per masse) 1. La massa gravante sull'asse piu' caricato delle macchine operatrici eccezionali non deve superare 13 t; valori superiori a 13 t possono essere ammessi, a condizione che la velocita' massima, calcolata e verificata con le modalita' previste all'articolo 210 non superi i seguenti limiti: a) 25 km/h per le masse superiori a 13 t e non superiori a 18 t; b) 15 km/h per le masse superiori a 18 t. 2. Le masse sopra indicate sono ammesse anche su assi contigui, purche' la distanza tra essi sia superiore a 1,20 m. Tali assi devono essere muniti di sospensioni elastiche e devono poter compensare tra loro il carico per dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo travaso di carico non deve superare il (Piu' o Meno) 25% della massa che grava su ogni asse nella condizione di complanarita'.