Art. 304 (Art. 114 Cod. Str.)
(Revisione delle macchine operatrici in circolazione)
1. Le revisioni delle macchine operatrici soggette ad
immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei
trasporti, con periodicita' non inferiore a cinque anni a partire
dalla data di prima immatricolazione delle macchine operatrici
stesse.
2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalita'
prescritte dal provvedimento di cui al comma 1 sono, in quanto
applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva
stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.