Art. 304 (Art. 114 Cod. Str.) 
        (Revisione delle macchine operatrici in circolazione) 
  1.   Le   revisioni   delle   macchine   operatrici   soggette   ad
immatricolazione sono stabilite con provvedimento  del  Ministro  dei
trasporti, con periodicita' non inferiore a  cinque  anni  a  partire
dalla  data  di  prima  immatricolazione  delle  macchine  operatrici
stesse. 
  2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con  le  modalita'
prescritte dal provvedimento di  cui  al  comma  1  sono,  in  quanto
applicabili,  i  medesimi  dei  veicoli  di  pari  massa  complessiva
stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.