Art. 306 (Art. 114 Cod. Str.) 
                         (Norme di richiamo) 
  1. Alle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice,  si
applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole: 
    a) articolo 210 (velocita' teorica ed effettiva); 
    b) articolo 266 (dispositivo supplementare); 
    c) articolo 267 (ripartizione delle masse delle macchine agricole
eccezionali); 
    d) articolo 268, commi da 1 a 5 (autorizzazione alla circolazione
delle macchine agricole eccezionali); 
    e) articolo 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione  visiva
e di illuminazione); 
    f) articolo 277, commi 1, 2 e 3 (verifica  dell'efficienza  della
frenatura dei treni costituiti da una macchina  semovente  e  da  una
macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a
3 t e non superiore a quella della macchina trainante); 
    g) articolo 278 (dispositivo di sterzo); 
    h) articolo 279 (fascia d'ingombro); 
    i) articolo 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro); 
     l) articolo 281 (dispositivi di segnalazione acustica); 
    m) articolo 282 (dispositivo retrovisore); 
    n) articolo 283 (dispositivo di  adattamento  per  la  marcia  su
strada delle macchine cingolate); 
    o) articolo 288 (inquinamento da gas di scarico); 
    p) articolo 290 (definizione della potenza e determinazione delle
curve caratteristiche dei motori); 
    q) articolo 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti  2.6,  2.7,
2.8,  2.18,  2.19  e  2.22)  e  comma  5  (verifiche  e   prove   per
l'omologazione del tipo); 
    r) articolo 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione).