Art. 192. 
Norme  generali  sulla  carriera  scolastica  degli  alunni  e  sulle
           capacita' di scelte scolastiche e di iscrizione 
 
  1. Gli alunni  accedono  alle  classi  successive  alla  prima  per
scrutinio di promozione dalla classe  immediatamente  inferiore.  Per
coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati  o
legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla  prima
ha luogo per esame di idoneita'. 
  2. Gli esami integrativi per gli alunni  promossi  ed  i  candidati
dichiarati idonei  ad  una  classe,  i  quali  vogliano  ottenere  il
passaggio ad una  classe  corrispondente  di  istituto  o  scuola  di
diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono  disciplinati,
anche per quanto riguarda le prove da sostenere,  dai  regolamenti  e
dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono  da  emanarsi  ai
sensi dell'articolo 205, comma 1. Analogamente si  provvede  per  gli
esami integrativi dei candidati privatisti che siano in  possesso  di
diploma di maturita', di abilitazione o di qualifica. 
  3. Subordinatamente al requisito dell'eta',  che  non  puo'  essere
inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli  studi  negli
istituti e scuole statali del  territorio  nazionale  a  partire  dai
dieci anni, il consiglio di classe puo'  consentire  l'iscrizione  di
giovani provenienti dall'estero,  i  quali  provino,  anche  mediante
l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate  dallo  stesso
consiglio di classe, sulla base dei titoli di  studio  conseguiti  in
scuole estere aventi riconoscimento  legale,  di  possedere  adeguata
preparazione sull'intero programma prescritto  per  l'idoneita'  alla
classe cui aspirano. 
  4. Una stessa classe di istituto o  scuola  statale,  pareggiata  o
legalmente riconosciuta puo' frequentarsi soltanto per due  anni.  In
casi  assolutamente  eccezionali,  il  collegio  dei  docenti,  sulla
proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti,
ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, puo'  consentire,
con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo  anno.  Qualora
si tratti di alunni handicappati, il collegio dei  docenti  sente,  a
tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316. 
  5. E' consentito, subordinatamente alla decorrenza  dell'intervallo
prescritto,  sostenere  nello  stesso  anno,  ma  non  nella   stessa
sessione, due diversi esami, anche in istituti  di  diverso  tipo.  A
tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non  si  considera
come sessione di esame. 
  6. L'alunno d'istituto o scuola statale,  pareggiata  o  legalmente
riconosciuta puo' presentarsi ad  esami  di  idoneita'  solo  per  la
classe immediatamente superiore a quella successiva  alla  classe  da
lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la  classe
immediatamente successiva  a  quella  da  lui  frequentata,  purche',
nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da  questa  la  promozione
per effetto di scrutinio finale; egli conserva  la  sua  qualita'  di
alunno  di  istituto  o  scuola  statale,  pareggiata  o   legalmente
riconosciuta. 
  7. Al termine di ciascun trimestre o  quadrimestre  ed  al  termine
delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di
condotta degli alunni. 
  8. A  conclusione  degli  studi  si  sostengono,  a  seconda  degli
specifici  ordinamenti,  esami   di   qualifica,   di   licenza,   di
abilitazione o di maturita', secondo quanto previsto  dagli  articoli
successivi. 
  9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e  ad  ogni  altra
attivita' culturale e formativa sono effettuate  personalmente  dallo
studente. 
  10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al  comma  4
dell'articolo 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione. 
  11. La domanda  di  iscrizione  a  tutte  le  classi  della  scuola
secondaria superiore  di  studenti  minori  di  eta',  contenente  la
specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte  di
cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'articolo  310,
e' sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi
esercita  la   potesta',   nell'adempimento   della   responsabilita'
educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.