Art. 206.
  1.  Il  comma 4 dell'articolo 665 del codice di procedura penale e'
sostituito dai seguenti:
  "4.  Se  l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi da giudici
diversi,  e'  competente  il  giudice  che ha emesso il provvedimento
divenuto  irrevocabile  per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono
stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, e' competente in
ogni caso il giudice ordinario.
  4-bis.  Se  l'esecuzione  concerne  piu'  provvedimenti  emessi dal
tribunale  in  composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione e'
attribuita in ogni caso al collegio.".
 
           Nota all'art. 206:
            -  Il testo vigente dell'art. 665 del codice di procedura
          penale,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  665  (Giudice  competente).  -  1.  Salvo  diversa
          disposizione   di    legge,    competente    a    conoscere
          dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha
          deliberato.
            2.  Quando e' stato proposto appello, se il provvedimento
          e' stato confermato o riformato soltanto in relazione  alla
          pena,  alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili,
          e' competente il giudice  di  primo  grado;  altrimenti  e'
          competente il giudice di appello.
            3.  Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo e'
          stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la
          corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato,
          e' competente il giudice di primo grado, se il  ricorso  fu
          proposto  contro provvedimento inappellabile ovvero a norma
          dell'art. 569, e il giudice  indicato  nel  comma  2  negli
          altri  casi. Quando e' stato pronunciato l'annullamento con
          rinvio, e' competente il giudice di rinvio.
            4. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi  da
          giudici  diversi, e' competente il giudice che ha emesso il
          provvedimento divenuto irrevocabile per  ultimo.  Tuttavia,
          se  i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e
          giudici speciali, e' competente in  ogni  caso  il  giudice
          ordinario.
            4-bis. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi
          dal  tribunale  in  composizione  monocratica e collegiale,
          l'esecuzione e' attribuita in ogni caso al collegio.".