Art. 207.
  1.  Nel  comma  1  dell'articolo 690 del codice di procedura penale
dopo  la  parola  "decide,"  sono inserite le parole "in composizione
monocratica e".
 
           Nota all'art. 207:
            - Il testo vigente dell'art. 690 del codice di  procedura
          penale,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  690  (Questioni  concernenti  le  iscrizioni  e  i
          certificati).      -  1.  Sulle  questioni  concernenti  le
          iscrizioni  e  i  certificati   decide,   in   composizione
          monocratica  e  con  le  forme  stabilite dall'art. 666, il
          tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio  del  casellario
          giudiziale.".