Art. 207. 1. Nel comma 1 dell'articolo 690 del codice di procedura penale dopo la parola "decide," sono inserite le parole "in composizione monocratica e".
Nota all'art. 207: - Il testo vigente dell'art. 690 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 690 (Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati). - 1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'art. 666, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio del casellario giudiziale.".