Art. 220 
 
 
                    Procedimento di ripartizione 
 
    1. Il curatore, ogni  quattro  mesi  a  partire  dalla  data  del
decreto previsto dall'articolo 204, comma 4, o  nel  diverso  termine
stabilito dal  giudice  delegato,  trasmette  a  tutti  i  creditori,
compresi quelli per i quali e'  in  corso  uno  dei  giudizi  di  cui
all'articolo 206, un  prospetto  delle  somme  disponibili,  nonche',
qualora l'entita' del passivo accertato consenta una ripartizione  in
misura apprezzabile, un  progetto  di  ripartizione  delle  medesime,
riservate quelle occorrenti  per  la  procedura.  Nel  progetto  sono
collocati anche i crediti per i quali non si applica  il  divieto  di
azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 150. 
    2. Nel caso in cui siano in corso  giudizi  di  cui  all'articolo
206, il curatore, nel progetto di ripartizione di  cui  al  comma  1,
indica, per ciascun creditore, le  somme  immediatamente  ripartibili
nonche'  le  somme  ripartibili  soltanto  previa  consegna  di   una
fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima  richiesta,  rilasciata
in favore della procedura da uno dei  soggetti  di  cui  all'articolo
574, primo comma, secondo periodo, del codice  di  procedura  civile,
idonea a garantire la restituzione alla  procedura  delle  somme  che
risultino ripartite in  eccesso,  anche  in  forza  di  provvedimenti
provvisoriamente  esecutivi  resi  nell'ambito  dei  giudizi  di  cui
all'articolo 206, oltre agli  interessi,  al  tasso  applicato  dalla
Banca  centrale  europea  alle  sue  piu'   recenti   operazioni   di
rifinanziamento  principali,  a  decorrere  dal  pagamento   e   sino
all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si
applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla  ripartizione
delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in  tutto
o in parte,  il  credito  avente  diritto  all'accantonamento  ovvero
oggetto di controversia a norma dell'articolo 206. 
    3. I creditori, entro il termine perentorio  di  quindici  giorni
dalla ricezione della  comunicazione  di  cui  al  comma  1,  possono
proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai
sensi dell'articolo 133. 
    4. Decorso tale termine, il giudice delegato,  su  richiesta  del
curatore,  corredata  dal  progetto  di  riparto  e   dai   documenti
comprovanti l'avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo  il  progetto
di ripartizione. 
    5. Se sono proposti  reclami,  il  progetto  di  ripartizione  e'
dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai
crediti oggetto di contestazione. Non si fa luogo  ad  accantonamento
qualora sia presentata in favore della procedura una  fideiussione  a
norma  del  primo  periodo  del  comma  2,  idonea  a  garantire   la
restituzione di somme che, in forza del provvedimento che  decide  il
reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli  interessi  nella
misura  prevista  dal  predetto  secondo  periodo  del  comma  2.  Il
provvedimento  che  decide  sul  reclamo  dispone  in   ordine   alla
destinazione delle somme accantonate. 
    6. In presenza di  somme  disponibili  per  la  ripartizione,  il
mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1,  costituisce  giusta
causa di revoca del curatore.