Art. 221 
 
 
                 Ordine di distribuzione delle somme 
 
    1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono  erogate
nel seguente ordine: 
    a) per il pagamento dei crediti prededucibili; 
    b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose
vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 
    c) per il pagamento dei creditori  chirografari,  in  proporzione
dell'ammontare del  credito  per  cui  ciascuno  di  essi  sia  stato
ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b),  qualora  non
sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per  cui
essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo; 
    d) per il pagamento dei crediti postergati.