Art. 222 
 
 
                Disciplina dei crediti prededucibili 
 
    1.  I  crediti  prededucibili  devono  essere  accertati  con  le
modalita' di cui al capo III del presente titolo, con  esclusione  di
quelli non contestati per collocazione e ammontare,  anche  se  sorti
durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di  quelli  sorti  a
seguito di provvedimenti di liquidazione  di  compensi  dei  soggetti
nominati ai sensi  dell'articolo  123;  in  questo  ultimo  caso,  se
contestati, devono  essere  accertati  con  il  procedimento  di  cui
all'articolo 124. 
    2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli
interessi  e  le  spese  con  il  ricavato  della  liquidazione   del
patrimonio mobiliare e immobiliare,  tenuto  conto  delle  rispettive
cause  di  prelazione,  con  esclusione  di  quanto  ricavato   dalla
liquidazione dei beni oggetto  di  pegno  ed  ipoteca  per  la  parte
destinata ai creditori garantiti,  salvo  il  disposto  dell'articolo
223. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento. 
    3. I crediti prededucibili sorti nel  corso  della  procedura  di
liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non  contestati
per collocazione e per ammontare, possono essere  soddisfatti  al  di
fuori del procedimento di  riparto  se  l'attivo  e'  presumibilmente
sufficiente a  soddisfare  tutti  i  titolari  di  tali  crediti.  Il
pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei  creditori  ovvero
dal giudice delegato. 
    4. Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione  deve  avvenire
secondo  i  criteri  della  graduazione  e  della   proporzionalita',
conformemente all'ordine assegnato dalla legge.