Art. 223 
 
 
                           Conti speciali 
 
    1. La massa liquida attiva immobiliare e' costituita dalle  somme
ricavate  dalla  liquidazione  dei  beni  immobili,   come   definiti
dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e  pertinenze,
nonche' dalla quota proporzionale di interessi attivi  liquidati  sui
depositi delle relative somme. 
    2. La massa liquida attiva mobiliare e' costituita  da  tutte  le
altre entrate. 
    3. Il curatore deve tenere un conto autonomo  delle  vendite  dei
singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di  ipoteca  e
dei singoli beni mobili  o  gruppo  di  mobili  oggetto  di  pegno  e
privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e  delle
uscite di carattere specifico e della quota di  quelle  di  carattere
generale imputabili a ciascun  bene  o  gruppo  di  beni  secondo  un
criterio proporzionale. 
 
          Note all'art. 223: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  812  del  codice
          civile: 
              "Art. 812. Distinzione dei beni. 
              Sono beni immobili il suolo,  le  sorgenti  e  i  corsi
          d'acqua, gli alberi, gli edifici e  le  altre  costruzioni,
          anche se unite al suolo a scopo transitorio,  e  in  genere
          tutto  cio'   che   naturalmente   o   artificialmente   e'
          incorporato al suolo. 
              Sono reputati immobili i mulini, i bagni  e  gli  altri
          edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla
          riva o all'alveo  o  sono  destinati  ad  esserlo  in  modo
          permanente per la loro utilizzazione. 
              Sono mobili tutti gli altri beni.".