Art. 224 
 
 
                   Crediti assistiti da prelazione 
 
    1. I crediti assistiti da privilegio generale  hanno  diritto  di
prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei  limiti  di
cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato  dalla  liquidazione
del  patrimonio  mobiliare,  sul   quale   concorrono   in   un'unica
graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare,
secondo il grado previsto dalla legge. 
    2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli  assistiti  da
privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il  capitale,  le
spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul
prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.